Normativa
Durante la precedente legislatura sulla base delle proposte di legge C.529 Turroni e C. 6490 Massidda, la FENAIT (Federazione Naturista Italiana) è stata convocata il 14 settembre 2000 in Parlamento per un'Audizione. Nella la seduta del 24 gennaio 2001, la Commissione XII Affari Sociali unificava le due proposte dell'On. Turroni e dell'On. Massidda in un testo unico. Durante la nuova legislatura sono state ripresentate le Proposte n° 153 Turroni e n° 286 Massidda a cui si è aggiunta la Proposta 961 Pecoraro Scanio; rimane comunque come riferimento ed avanzamento lavori il testo unificato del 14 settembre 2001.
CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente (Affari sociali)
Naturismo (C. 529 e abb).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO.
ART. 1. (Naturismo)
- La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
- Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
ART. 2. (Aree destinate al naturismo)
- La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.
- Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. 3. (Aree demaniali)
- Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.
- La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
ART. 4. (Delimitazione e segnalazione delle aree)
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base a i quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.
- La delimitazione delle aree deve essere segnalata ed assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
- Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.
ART. 5. (Applicabilità della disciplina sul turismo)
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Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.